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TRIBUNALE TORINO, 11-06-2008 (Vigone Pres., Di Capua Rel.) |
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PROCECEDIMENTI POSSESSORI Pluralità di parti – Reclamo – Notifica ad una sola parte – Inammissibilità. In caso di provvedimento possessorio ottenuto nei confronti di più parti, è inammissibile il reclamo cautelare notificato ad un parte soltanto, non essendo consentita l’integrazione del contraddittorio nella fase di reclamo.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile ******* in persona dei signori magistrati: Dott.ssa Luisella VIGONE PRESIDENTE f.f. Dott. Giacomo OBERTO GIUDICE Dott. Edoardo DI CAPUA GIUDICE REL. sciogliendo la riserva che precede, assunta all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio in data 11.06.2008; nel procedimento ex art. 669 terdecies, 1168 segg. c.c. e 703 c.p.c. iscritto al n. 14004/08 RG/R; (omissis) avente ad oggetto: Reclamo ex art. 669 terdecies avverso Ordinanza possessoria ex artt. 1168 segg. c.c. e 703 c.p.c.; ha pronunciato la seguente:ORDINANZA1) Sullo svolgimento del procedimento. -Con ricorso datato 29.06.2006, depositato in pari data, i signori Maria Luisa, Fabrizio e Roberto chiedevano, nei confronti della società IMMOBILIARE S.r.l. e dell’Impresa ALFA, ai sensi degli artt. 1168 segg. c.c., 703 e 669 bis segg. c.p.c., la manutenzione nel pieno, legittimo, pacifico possesso dell’immobile sito in RIVOLI ..., ordinando per l’effetto l’immediata riduzione in pristino dell’immobile confinante di proprietà della società IMMOBILIARE S.r.l. sito in RIVOLI ... (chiusura vedute, abbattimento degli abbaini o chiusura delle vedute aperte sugli stessi), nonché la rimozione del ponteggio installato e l’inibizione dell’accesso al cortile di proprietà dei ricorrenti. -Si costituiva la società IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta datata 12.05.2006, eccependo la carenza di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la limitazione dell’ordine di riduzione in pristino alle sole opere realizzate per le quali fosse stata provata una reale e concreta turbativa nel possesso dell’immobile dei ricorrenti. -Veniva quindi svolta attività istruttoria, attraverso la nomina di un C.T.U., in persona del geom. Massimo. -Con Ordinanza datata 07.04.2008, depositata in data 10.04.2008, il Giudice Designato dott.ssa Michela TAMAGNONE:
-Con ricorso datato 29.04.2008, depositato in data 06.05.2008, la società IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo avverso la citata del Giudice Designato, chiedendo:
Con un primo motivo di reclamo, la società IMMOBILIARE S.r.l. rilevava che l’apertura individuata dal C.T.U. con la lettera b) era preesistente ai lavori di ristrutturazione, per cui la chiusura della medesima, disposta dal Giudice Designato nell’Ordinanza impugnata, non avrebbe realizzato la riduzione in pristino dell’immobile, bensì la sua modifica. Con un secondo motivo di reclamo, la società IMMOBILIARE S.r.l. osservava che l’apertura individuata dal C.T.U. con la lettera a) non rispettava i requisiti previsti dal citato art. 901 c.c. in quanto:
Con un terzo motivo di reclamo, la società IMMOBILIARE S.r.l. rilevava che l’apertura individuata dal C.T.U. con la lettera c) (abbaino) rispettava i requisiti previsti dall’art. art. 905 c.c. . -All’udienza fissata per l’instaurazione del contraddittorio in data 11.06.2008 si costituivano le parte resistenti signori Maria Luisa, Fabrizio e Roberto, depositando memoria datata 10.06.2008, eccependo l’inammissibilità del reclamo non essendo stato proposto anche nei confronti dell’Impresa ALFA convocata in giudizio in primo grado e destinataria dell’Ordinanza possessoria del Giudice Designato unitamente con la società IMMOBILIARE S.r.l. . Le predette parti resistenti chiedevano inoltre il rigetto del reclamo e la conferma dell’impugnata Ordinanza, nonché la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo. -All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava la pronuncia della presente Ordinanza. 2) Sull’eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dai signori Maria Luisa, Fabrizio e Roberto. Come si è accennato poc’anzi, le parte resistenti signori Maria Luisa, Fabrizio e Roberto hanno eccepito l’inammissibilità del reclamo, non essendo stato proposto anche nei confronti dell’Impresa ALFA convocata in giudizio in primo grado e destinataria dell’Ordinanza possessoria del Giudice Designato unitamente con la società IMMOBILIARE S.r.l. . L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento. I. Invero, con il ricorso depositato in data 29.06.2006 in primo grado i signori Maria Luisa, Fabrizio e Roberto avevano chiesto la manutenzione nel possesso dell’immobile sito in RIVOLI ..., con immediata riduzione in pristino dell’immobile confinante di proprietà della società IMMOBILIARE S.r.l. (chiusura vedute, abbattimento degli abbaini o chiusura delle vedute aperte sugli stessi) e con la rimozione del ponteggio installato e l’inibizione dell’accesso al cortile di loro proprietà, non soltanto nei confronti della società IMMOBILIARE S.r.l., ma anche nei confronti dell’Impresa ALFA. II. All’esito del procedimento di primo grado, con l’Ordinanza datata 07.04.2008, depositata in data 10.04.2008, il Giudice Designato dott.ssa Michela TAMAGNONE ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la manutenzione nel possesso dei ricorrenti in relazione alla porzione immobiliare di cui è causa, ordinando la riduzione in pristino dell’immobile confinante con i ricorrenti, con riferimento alle aperture indicate nella C.T.U. esperita come a), b), c), con immediata chiusura delle stesse e condannando “i resistenti in solido” a rifondere alle controparti il 50% delle spese processuali, oltre al 50% di quelle di C.T.U.. III. Non c’è dubbio, quindi, che nel procedimento in primo grado le parti resistenti erano sia la società IMMOBILIARE S.r.l. sia l’Impresa ALFA, entrambe destinatarie dell’Ordinanza possessoria del Giudice Designato, senza che ovviamente rilevi il fatto che la seconda non si fosse costituita in giudizio. Conseguentemente, la società IMMOBILIARE S.r.l. avrebbe dovuto proporre il reclamo anche nei confronti dell’Impresa ALFA, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza reclamata a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall’art. 669 terdecies, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005). Sul punto, merita infine di essere richiamato il seguente precedente giurisprudenziale, pienamente in termini con il caso di specie: “In caso di provvedimento possessorio ottenuto a beneficio di più parti, è inammissibile il reclamo cautelare notificato ad un parte soltanto, non essendo consentita l’integrazione del contraddittorio nella fase di reclamo” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 09 settembre 1993 in Giur. it. 1994, I,2, 448 ). 4) Conclusioni. I. In conclusione, non avendo la società IMMOBILIARE S.r.l. proposto il reclamo anche nei confronti dell’Impresa ALFA, il reclamo stesso dev’essere dichiarato “inammissibile”. II. Ai sensi dell’art. 703, ult. comma, c.p.c. (così come modificato dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 –c.d. “Decreto competitività”-, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), “Se richiesto da una delle parti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma”. Deve poi condividersi l’orientamento secondo cui la richiesta della parte di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito dev’essere proposta con apposita istanza depositata in Cancelleria entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui all’art. 703, 3° comma, c.p.c. (ossia, della presente Ordinanza), non essendo a tal fine sufficiente l’istanza contenuta nel ricorso. III. Proprio la suddetta modifica legislativa comporta la necessità di pronunciarsi sulle spese processuali sia del procedimento di primo grado, sia del presente procedimento, come può argomentarsi dagli artt. 669 septies, 2° comma, c.p.c. e dagli artt. 91 segg. c.p.c. . Del resto, in caso contrario, qualora nessuna delle parti richieda la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, non vi sarebbe alcuna pronuncia sulle spese processuali. La giurisprudenza, comunque, si è già pronunciata in tal senso, affermando che:
Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali del presente procedimento di reclamo devono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo “giusti motivi” , ravvisabili nella particolare natura della causa e, precisamente, tenendo conto che:
P.Q.M. D I C H I A R Ainammissibile il reclamo proposto dalla società IMMOBILIARE S.r.l., con ricorso datato 29.04.2008, depositato in data 06.05.2008, avverso l’Ordinanza del Giudice Designato del Tribunale di Torino dott.ssa Michela TAMAGNONE datata 07.04.2008, depositata in data 10.04.2008. D I C H I A R A integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento di reclamo. M A N D Aalla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 11.06.2008. IL GIUDICE REL. Dott. Edoardo DI CAPUA IL PRESIDENTE f.f. Dott.ssa Luisella VIGONE
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