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TRIBUNALE TORINO, 20-04-2009 N. 2989 (Di Capua)

COMUNIONE E CONDOMINIO

Cose e servizi comuni di edifici - Riscaldamento centralizzato - Distacco.

Assemblea dei condomini - Impugnazioni.

PROCEDIMENTO CIVILE

Comparsa di costituzione – Costituzione del convenuto – Preclusioni.

Preclusioni - Rilevabilità di ufficio.

A seguito della modifica del secondo comma dell’art. 167 c.p.c. (sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 238/1995, reiterato con l’art. 3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l’art. 3 del D.L. n. 432/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e, infine, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), deve ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia “le eventuali domande riconvenzionali” sia  “le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” in comparsa di risposta e, inoltre, debba anche costituirsi tempestivamente, ossia: (i) almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione; (ii) o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’art. 163 bis c.p.c.; (iii) ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.).

Deve ritenersi che le preclusioni previste dal codice di procedura civile possano essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possano ritenersi “superate” neppure dalla concorde volontà delle parti.

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TRIBUNALE TORINO, 06-03-2009 N. 1773 (Di Capua)

COMUNIONE E CONDOMINIO

Assemblea dei condomini -  Delibera su argomento non inserito nell'ordine del giorno - Impugnativa - Limiti.

Al di fuori del caso di delega di rappresentanza in assemblea, l’omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l’irregolarità della convocazione.

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TRIBUNALE TORINO, 17-03-2009 n. 2081 (Ciccarelli)

RESPONSABILITA' CIVILE

Danno non patrimoniale – Danno morale e lesioni micropermanenti – Risarcibilità - Criteri di liquidazione.

La sentenza affronta il problema della risarcibilità del danno morale in caso di lesioni non superiori al 9% (c.d. micropermanenti), dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972. Il Tribunale approfondisce, alla luce delle indicazioni delle S.U., i rapporti fra danno biologico e danno morale e offre una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 139 cod. assicurazioni, escludendo che tale norma esaurisca l’intero ambito dei danni non patrimoniali suscettibili di risarcimento. 

La sentenza si segnala anche perché segna un momento di discontinuità rispetto ad altre pronunce dello stesso Tribunale (rese dopo S.U. 26972/2008) che, in caso di micropermanenti, avevano escluso la risarcibilità del c.d. danno morale.

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TRIBUNALE TORINO, 06-11-2008 n. 7297 (Di Capua)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Risoluzione per inadempimento - Diffida ad adempiere - Presupposti. 

La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione; deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l’atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.
I presupposti della risoluzione per diffida sono tre: 
- l’atto di diffida comunicato per iscritto al debitore;
- la congruità del termine ultimo fissato per l’adempimento;
- l’inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore.

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Decreto: TRIBUNALE TORINO, 26-02-2008 (Di Capua)

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)

Giudizio di opposizione – Attore opponente - Chiamata in causa del terzo – Modalità.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore-opponente, rivestendo la posizione di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale, ove intenda chiamare in causa un soggetto diverso dal ricorrente in fase monitoria e convenuto-opposto, deve farlo, a pena di decadenza, citandolo direttamente per la prima udienza insieme al convenuto-opposto, nel rispetto dei termini per comparire, salvo il caso in cui l’interesse dell’attore-opponente alla chiamata in causa sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto-opposto nella comparsa di risposta; dunque, l’attore-opponente può chiamare un terzo in causa senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al giudice o di instare per il differimento della prima udienza a tal fine.

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TRIBUNALE TORINO, 26-11-2008 (Salvetti)

Danno non patrimoniale – Danno morale e danno esistenziale – Criteri di liquidazione.

La sentenza è tra le prime ad affrontare il problema delle modalità di liquidazione del danno non patrimoniale dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972. Di poco successiva alla sentenza della 4^ sezione civile di Torino n. 7866/2008 (anch’essa pubblicata su questo sito), si segnala per l’adozione di un differente sistema di liquidazione del danno non patrimoniale, e per l’abbandono della liquidazione separata del danno morale, inteso come patema d’animo transeunte. Il danno non patrimoniale viene dunque liquidato tenendo conto, per un verso della lesione psicofisica “in sé considerata” e, per altro verso, dei suoi “riflessi oggettivi e soggettivi”. La sentenza è indicativa di un evidente contrasto di giurisprudenza nell’ambito della sezione che, più di altre, si occupa della liquidazione dei danni alla persona.

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TRIBUNALE TORINO, 27-11-2008 n. 7866 (Ciccarelli)

Danno non patrimoniale – Danno morale e danno esistenziale – Criteri di liquidazione.

La sentenza è tra le prime ad affrontare il problema delle modalità di liquidazione del danno non patrimoniale dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972. Si segnala per il tentativo di delineare un sistema tendenzialmente uniforme e, al tempo stesso, in armonia con i principi indicati dalla Suprema Corte, per la liquidazione del danno “morale” (inteso in senso evolutivo e omnicomprensivo). Il criterio proposto individua tre possibili fattispecie: quelle in cui il patimento è normalmente momentaneo, strettamente legato a un certo evento di breve durata (p. es. un incidente stradale, lievi percosse, una rapina) e destinato ad attenuarsi e risolversi con rapidità; quelle in cui la sofferenza è conseguenza di una lesione fisica o psichica di una certa gravità, ed è normalmente destinata a durare a lungo, spesso per tutta la vita del danneggiato; quelle in cui il “patimento” da risarcire è completamente svincolato dal pregiudizio fisico, il quale può essere minimo o anche del tutto assente. Per ciascuno di questi tre gruppi viene individuato un diverso criterio per la liquidazione del c.d. “danno da sofferenza”.

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TRIBUNALE TORINO, 11-06-2008 (Vigone Pres., Di Capua Rel.)

PROCECEDIMENTI POSSESSORI

Pluralità di parti – Reclamo – Notifica ad una sola parte – Inammissibilità.

In caso di provvedimento possessorio ottenuto nei confronti di più parti, è inammissibile il reclamo cautelare notificato ad un parte soltanto, non essendo consentita l’integrazione del contraddittorio nella fase di reclamo.

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TRIBUNALE TORINO, 07-04-2008 n. 2579 (Di Capua)

PROCEDIMENTO CIVILE

Telecomunicazioni – Tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom – Mancanza – Improcedibilità della domanda.

In caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, 11° comma, Legge 31 luglio 1997 n. 249 ("Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"), la domanda è improcedibile.

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TRIBUNALE TORINO, 11-03-2008 (Di Capua)

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)

Pagamento del debito dopo la notifica del ricorso - Giudizio di opposizione – Cessazione della materia del contendere – Revoca del decreto ingiuntivo – Spese legali – Criterio della soccombenza c.d. virtuale.

Se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.

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TRIBUNALE TORINO, 28-02-2008 n. 1396 (Ciccarelli)

RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità da cose in custodia - Pubblica amministrazione - Applicabilità - Limiti.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 alla pubblica amministrazione per danni cagionati da beni demaniali, occorre verificare, in primo luogo, se le caratteristiche del bene in custodia siano concretamente tali da consentire una effettiva ed efficace vigilanza ad opera dell'ente gestore: qualora la risposta sia positiva, detto ente, in applicazione dell'art. 2051 c.c., per liberarsi da responsabilità dovrà provare l'intervento di un caso fortuito (in senso oggettivo); qualora invece la risposta sia negativa, sarà il danneggiato a dover provare, in applicazione dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di una colpa del custode.

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TRIBUNALE TORINO, 11-12-2007 n. 7797 (Di Capua)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Credito al consumo - Inadempimento del fornitore di beni o servizi.

Mancando un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore di beni o servizi, ai sensi dei citati art. 125, 4° comma, del D. Lgs. 385/93 e art. 42 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), il consumatore non ha il diritto di agire contro il finanziatore stesso nei limiti del credito concesso.

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Ordinanza: TRIBUNALE IVREA, 15-01-2008 (Morlini Pres. est.)

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Ordinanza di rigetto – Statuizione sulle spese – Reclamo – Ammissibilità.

E’ autonomamente reclamabile la pronuncia sulle spese di un’ordinanza cautelare che, rigettando il ricorso, abbia compensato le spese stesse. Infatti, avverso la pronuncia di condanna alle spese -da intendersi come comprensiva di una qualsiasi statuizione incidente sulle spese del procedimento cautelare, ed estensibile sino all’ipotesi di omessa pronuncia- è proponibile innanzi tutto il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., nei termini ivi previsti; solo dopo la decisione sul reclamo, ovvero quando sono decorsi i termini per proporlo, iniziano invece a decorrere i termini per l’opposizione di cui all’art. 669 septies comma 3 c.p.c., che investe o il provvedimento sulle spese non reclamato, ovvero il provvedimento emesso sul reclamo, che, anche se confermativo, lo sostituisce.

 

LITE TEMERARIA

Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - Rigetto – Soccombenza processuale.

La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell’elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave; ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all’esistenza del danno.

Anche il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. integra una forma di soccombenza processuale, che ben può incidere sul riparto delle spese di lite e giustificarne la compensazione in ragione del principio di causalità che individua la parte soccombente.

 

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